(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112
                        del 28 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Al  fine  di  consentire  l'utilizzazione,  per interventi di
pubblico  interesse,  di  aree  del territorio regionale gia' sedi di
linee  ferroviarie  oggi  dismesse  ovvero  di immobili di pertinenza
ferroviaria non piu' utilizzati, la giunta regionale e' autorizzata a
promuovere  la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art.
27  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142 con gli enti locali, enti
gestori di aree protette interessati e con i soggetti proprietari.
    2.  Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti
la  quota  di  cofinanziamento  a  carico  regionale, entro il limite
dell'ottanta  per  cento della spesa prevista, i tempi e le modalita'
di  intervento, nonche' le competenze e gli oneri a carico di ciascun
ente.
    3.  I  criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli
interventi   di   cui  ai  precedenti  commi,  sono  determinati  con
provvedimento  della giunta regionale, attribuendo priorita', in fase
di  prima  attuazione, all'acquisto di immobili e di sedi ferroviarie
dismesse  che  consentano  la  realizzazione di percorsi ciclabili di
valenza regionale.
    4.  L'acquisto,  anche  per  stralci successivi, delle sedi della
linea  ferroviaria  dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di
cui  al  comma  1,  e'  vincolata  alla  realizzazione di un percorso
ciclabile a valenza interprovinciale o regionale.